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TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE A LIVELLO PROVINCIALE

Art. 41 – SEDI PROVINCIALI ED INTERCOMUNALI

Le sedi devono tenere un conto corrente sul quale fare confluire la gestione finanziaria.

Qualora gli amministratori iscritti all’Associazione di una Provincia costituita, regrediscano e diventino meno di dieci le rappresentanze decadono automaticamente ed i singoli associati sceglieranno la provinciale limitrofa, alla quale aggregarsi.

La Sede Provinciale potrà essere ricostituita non appena il numero degli associati raggiungerà nuovamente il numero di dieci

Art. 42 – ASSEMBLEA PROVINCIALE: COMPOSIZIONECONVOCAZIONE – COSTITUZIONE E VOTAZIONE.

Il Segretario all’inizio di ogni Assemblea deve verificare che i presenti siano in regola con i contributi associativi , per stabilire il quorum previsto per la costituzione dell’assemblea.

L’Assemblea provinciale deve essere convocata per raccomandata, fax o e-mail almeno 10 giorni prima della data fissata e l’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti posti in discussione.

L’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un quinto degli aventi diritto.

Le votazioni sono valide se assunte con la maggioranza degli intervenuti.

In caso di votazione in parità, prevale il voto del Presidente.

Qualora l’elezione riguardi la nomina del Presidente si procederà ad ulteriore votazione.

In caso di ulteriore parità si riterrà eletto il candidato con maggiore anzianità associativa.

Art. 43 – ASSEMBLEA PROVINCIALE: ATTRIBUZIONI

Il rinnovo delle cariche provinciali istituzionali, i delegati al Congresso Nazionale e i canditati a ricoprire la carica di Consigliere nazionale, devono essere eletti almeno entro il 31 gennaio dell’anno in cui è prevista la convocazione del Congresso Nazionale.

La lista dei candidati alla carica di Consigliere Nazionale da proporre al Consiglio regionale dovrà essere formata da un componente ogni 100 associati con il minimo di uno.

Premesso che i delegati al Congresso Nazionale vengano eletti in ragione di uno ogni 50 associati o frazione superiore a 30 si indica a titolo di esempio:

Provincia con 31 associati ha diritto a 1 delegato

Provincia con 50 associati ha diritto a 1 delegato

Provincia con 80 associati ha diritto a 1 delegato

Provincia con 81 associati ha diritto a 1 delegato + 1 delegato per resto > a 30

Provincia con 100 associati ha diritto a 2 delegati

Provincia con 130 associati ha diritto a 2 delegati

Provincia con 131 associati ha diritto a 2 delegati + 1 delegato per resto > a 30

Qualora entro tale lasso di tempo i nominativi degli eletti non pervengano alla Segreteria Regionale, l’Assemblea provinciale, per tali nomine, viene convocata direttamente dal Presidente Regionale o da suo delegato, entro e non oltre il 28 Febbraio.

Art. 44 – CONSIGLIO PROVINCIALE

Per la validità delle riunioni deve essere presente in proprio o per delega la maggioranza degli aventi diritto.

Le delibere devono essere assunte con almeno la maggioranza degli intervenuti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La convocazione deve essere inviata anche al Presidente Nazionale e Regionale che vi potranno partecipare.

Art. 44/1 – GIUNTA PROVINCIALE

La Giunta Provinciale rappresenta il potere esecutivo dell’Associazione nell’ambito provinciale.

Propone al Consiglio provinciale la nomina del:

a) Direttore Responsabile della Rivista,

b) Direttore del Centro Studi Provinciale,

c) Coordinatore dei rapporti con le altre associazioni di amministratori, con le associazioni della proprietà, con i Sindacati degli inquilini e con le rappresentanze dei Consumatori.

d) Coordinatore del Gruppo Giovani

E’ composta da:

a) Presidente, che la presiede

b) Vice Presidente

c) Segretario

d) Tesoriere

e) Membri di Giunta eletti dal Consiglio provinciale in ragione di uno ogni duecento associati.

Le delibere della Giunta sono valide se approvate dalla maggioranza degli intervenuti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente provinciale.

Art. 44/2 – CENTRO STUDI PROVINCIALE

IL Centro Studi Provinciale nel perseguire le direttive politiche nazionali e regionali collabora con il presidente ed il consiglio provinciale che sono legittimati a richiederne pareri ed curare la diffusione dei suoi elaborati.

Il Direttore del Centro Studi provinciale fa parte di diritto del CSR e può far parte del CSN ed è responsabile dei contenuti scientifici dei corsi di formazione e di aggiornamento

Nomina i componenti le Commissioni di esame ed il loro Presidente.

Deve dare comunicazione, della data degli esami, al Presidente Regionale che ha facoltà di assistere alle relative sessioni o di inviarvi un suo delegato.

Art. 45 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE PROVINCIALE

Può richiedere al Presidente Nazionale la sospensione di un associato per gravi motivi.

Art. 46 – SEGRETARIO PROVINCIALE

Attua le direttive del presidente provinciale , cura l’organizzazione dell’associazione in campo provinciale. Trasmette a tutti gli associati, alla Segreteria Nazionale e Regionale il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo con relative relazioni del collegio provinciale dei revisori dei conti con almeno venti giorni di preavviso dalla data dell’assemblea provinciale per la loro approvazione.

Nel caso di dimissioni del presidente provinciale rimane in carica sino alla sua eventuale sostituzione da parte del nuovo presidente provinciale.

Redige il verbale delle assemblee di giunta, di consiglio e di assemblea provinciali annotando specificatamente le votazioni avvenute che, oltre a tutti gli associati, dovrà essere inviato alla Segreteria Nazionale e Regionale.

Raccoglie gli studi egli elaborati del CSP e li rende conoscibili a tutti gli associati.

Art. 47 – TESORIERE PROVINCIALE

Si rimanda allo Statuto

Art. 48 – COLLEGIO PROVINCIALE DEI REVISORI DEI CONTI

Deve riunirsi almeno due volte l’anno e spetta ad esso controllare la regolarità della gestione finanziaria, la conformità della stessa al bilancio preventivo, la corrispondenza del bilancio consuntivo alle operazioni effettuate. Deve redigere apposito verbale, da sottoporre al Consiglio, prima della presentazione all’Assemblea provinciale per la relativa approvazione.

Nella sua relazione valuta la corrispondenza tra le somme impegnate a preventivo e l’effettivo impiego delle risorse economiche dell’associazione.

Può richiedere informazioni scritte al Segretario ed al Tesoriere.

La relazione del Collegio deve essere allegata all’avviso di convocazione della riunione del Consiglio provinciale per l’approvazione del consuntivo.

Art. 49 – COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE

La Commissione di conciliazione, eletta dal Consiglio provinciale , è composta da tre membri effettivi e due supplenti.

Nel caso di rinnovo anticipato degli organi statutari provinciali, il Consiglio provvede contestualmente anche all’elezione dei nuovi membri della Commissione.

Funge da Presidente il componente che ha ottenuto più preferenze ed a parità di voti il più anziano per età.

La Commissione viene convocata dal Segretario Provinciale su richiesta del Presidente della Commissione o dal Presidente provinciale.

L’avviso di convocazione può essere inviato con raccomandata ,via fax o e-mail ecc. con preavviso di giorni dieci.

Nel caso in cui la Commissione, ultimata la fase istruttoria e dopo aver sentito le parti, non riesce a raggiungere un bonario componimento tra i soci, invia gli atti al competente Collegio regionale dei Probiviri.

Art. 50 – GRUPPO GIOVANI PROVINCIALE

Il Gruppo Giovani non è un organo istituzionale, svolge la propria attività per aree tematiche e professionali a supporto dell’attività associativa provinciale, regionale e nazionale.

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