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TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE A LIVELLO NAZIONALE

Art. 14 - CONGRESSO NAZIONALE: COMPOSIZIONE

I delegati al Congresso vengono eletti nelle rispettive Assemblee Provinciali in ragione di un delegato ogni 50 associati o frazione superiore a 20.

Gli eventuali resti verranno conteggiati nell’ambito di ciascuna Regione e i Delegati risultanti dal loro calcolo verranno distribuiti tra le Sedi Provinciali, in ragione della entità dei rispettivi resti.

Si intendono associati agli effetti congressuali e agli effetti delle assemblee per la nomina dei delegati, gli iscritti in regola con i versamenti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente il congresso.

Art. 15 - CONGRESSO NAZIONALE: CONVOCAZIONE

Il Congresso viene convocato dal Presidente Nazionale mediante avviso spedito per raccomandata ai suoi componenti almeno trenta giorni prima dalla data fissata.

L’avviso dovrà contenere l’elenco degli argomenti che potranno essere messi in discussione.

La comunicazione agli associati potrà essere effettuata mediante la pubblicazione sulla Rivista Nazionale e la contestuale pubblicazione sul sito internet della sede nazionale.

Nel caso l’informazione venga trasmessa tramite la Rivista questa dovrà essere posta in distribuzione almeno sessanta giorni prima la data del Congresso.

Per il Congresso Ordinario i Presidenti Provinciali dovranno indire le assemblee dei Consigli Provinciali per il rinnovo degli organi provinciali in modo che entro il 15 febbraio ne venga trasmessa comunicazione ai rispettivi Presidenti Regionali ed al Segretario Nazionale.

I Presidenti Regionali dovranno convocare il Consiglio Regionale per il rinnovo degli Organi Regionali e per l’elezione dei Consiglieri Nazionali in modo che entro il 15 marzo ne venga trasmessa comunicazione al Segretario Nazionale.

Decorsi inutilmente tali termini, i Presidenti degli Organi superiori o loro delegati dovranno attivarsi per le nomine di cui sopra entro i successivi 10 giorni.

Art. 16 CONGRESSO: COSTITUZIONE LAVORI PREPARATORI

La Verifica Poteri è effettuata da apposita commissione composta dal Segretario Nazionale, dal Tesoriere Nazionale e da un numero minimo di tre altri componenti scelti dalla Giunta Nazionale.

E’ presieduta dal Segretario Nazionale e in sua assenza dal Tesoriere Nazionale.

Trenta giorni prima della data fissata per il Congresso il Tesoriere Nazionale deve inviare alla Commissione l’elenco degli Associati in regola con il pagamento delle quote ed il Segretario Nazionale deve inviare l’elenco dei componenti elettivi e di diritto distinti per Provincia e per Regione.

All’inizio del Congresso, la Commissione verifica la partecipazione dei congressisti e determina per iscritto i quorum richiesti dal vigente Statuto per ciascuno degli argomenti inseriti all’ordine del giorno.

Art. 17 - CONGRESSO NAZIONALE: SVOLGIMENTO DEI LAVORI E VOTAZIONI

Gli scrutatori, nominati dal Congresso, potranno chiedere la collaborazione di altri congressisti.

Il Congressista, portatore di deleghe, non può trasferirle ad altri per tutta la durata del Congresso, ma, in caso di allontanamento anche temporaneo, può rilasciare la propria delega ad altro Congressista avente diritto al voto.

Il Presidente del Congresso, sentita l’Assemblea, stabilisce, per ogni delibera, se il voto debba essere espresso in modo segreto o palese, ed in tal caso per alzata di mano o per appello nominale.

Il verbale dei lavori della Commissione verifica poteri e quello del Congresso devono essere trasmessi in copia al Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Art. 18 CONGRESSO: ATTRIBUZIONI

Per le elezioni del Presidente del Segretario e del Tesoriere, se dopo la seconda votazione non viene raggiunto il quorum necessario, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che avranno ottenuto i maggiori consensi.

Art. 19 - CONSIGLIO NAZIONALE: CONVOCAZIONE – COSTITUZIONE

Il consiglio nazionale è convocato dal Presidente Nazionale, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione deve essere inviata agli aventi diritto tramite raccomandata, fax o e-mail almeno venti giorni prima della data fissata.

E’ demandata alla Segreteria Nazionale la verifica delle presenze.

Ogni consigliere può essere portatore di tre deleghe.

Il consiglio nazionale deve essere convocato almeno due volte all’anno.

Art. 20 – CONSIGLIO NAZIONALE: ATTRIBUZIONI

La nomina del Direttore del Centro Studi avviene su proposta del Presidente Nazionale

Art. 21 – CONSIGLIO NAZIONALE: VOTAZIONI – DECADENZA

Si rimanda allo Statuto.

Art. 22 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI NAZIONALI

Il Presidente, per gli atti associativi, può delegare oltre il Vicario ed i Vice Presidenti, altri componenti la Giunta.

Per casi particolari può delegare qualsiasi associato.

Può decretare il commissariamento di Sedi Regionali, Provinciali od Intercomunali per un periodo da tre mesi ad un massimo di dodici.

Rientra nel suo potere proporre alla Giunta l’istituzione e la composizione di specifiche commissioni di lavoro, definendone i termini, gli ambiti ed i compiti.

Può convocare direttamente le assemblee regionali, provinciali ed intercomunali eventualmente delegando all’uopo un membro della Giunta o del Consiglio dei Presidenti Regionali.

La nomina dei Consiglieri Nazionali a vita avviene mediante emissione da parte del Presidente nazionale dei relativo decreto che dovrà contenere la motivazione.

Art.23 – PRESIDENTI NAZIONALI ONORARI

La nomina congressuale per acclamazione deve essere intesa nel senso che nessuno dissenta.

Art. 24 – SEGRETARIO NAZIONALE

Trasmette, unitamente alla convocazione del Consiglio, il Bilancio Consuntivo e Preventivo, nonché la relazione del Collegio dei Revisori dei conti.

Redige i verbali della Giunta, del Consiglio Nazionale e del consiglio dei Presidenti Regionali avvalendosi anche di collaboratori esterni.

Acquisisce dalle Sedi Provinciali e Regionali le notizie sulle iniziative culturali e scientifiche ed i relativi studi ed elaborati che dovranno essere raccolti presso la sede nazionale.

Vigila sulle convocazioni dei Consigli Regionali e delle Assemblee provinciali ed acquisisce i verbali relativi riferendone al Presidente Nazionale.

Entro 10 giorni dall’approvazione, trasmette al Collegio Nazionale dei Probiviri ogni modifica allo Statuto ed al Regolamento di attuazione e cura che le stesse vengano pubblicate sul primo numero in stampa della rivista.

Può delegare alcuni suoi compiti ad associato di fiducia sentita la giunta nazionale

Art. 25 - TESORIERE NAZIONALE

In occasione di approvazione di spese da parte della Giunta o del Consiglio Nazionale, deve attestare la disponibilità dei singoli capitoli di spesa detratte le somme già impegnate.

Trimestralmente invia ai Componenti la Giunta la situazione finanziaria dell’esercizio.

Entro il 30 aprile deve trasmettere al Segretario Nazionale i nominativi dei soci che risultano morosi.

Art. 26 – GIUNTA NAZIONALE

Esamina il bilancio preventivo e quello consuntivo predisposti dal Tesoriere Nazionale prima della relativa presentazione al Consiglio Nazionale

Discute le relazioni trimestrali del Segretario e del Tesoriere sull’andamento dell’Associazione.

Qualora il Presidente o la maggioranza della Giunta lo ritengano necessario possono essere invitati alle sue riunioni, senza diritto di voto:

a) il Direttore Responsabile della Rivista;

b) il Direttore del Centro Studi;

c) l’eventuale delegato del presidente per i rapporti con le Associazioni ed Istituzioni estere;

d) il Presidente dei Revisori dei Conti o altro componente del Collegio da lui delegato.

Il Presidente propone le deleghe per gli incarichi ai singoli componenti la Giunta stessa.

Le riunioni di Giunta devono essere convocate almeno ogni 60 giorni, mese di agosto escluso, e deve essere predisposto un calendario annuale.

La maggioranza dei suoi componenti può richiedere la sua convocazione al Presidente, che dovrà provvedervi entro 15 giorni.

La Giunta, in caso di particolari necessità e con la maggioranza degli aventi diritto può deliberare di trasferire, all’interno del bilancio preventivo, importi resisi disponibili tra i capitoli di spesa. e dovrà darne informazione alla prima riunione del Consiglio Nazionale.

L’avviso di convocazione ai componenti di Giunta deve essere inviato almeno 10 giorni prima della riunione.

In caso di risultato in parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

Il verbale di Giunta deve essere redatto a cura del Segretario Nazionale o di un addetto della Segreteria e deve essere inviato a tutti i suoi Componenti.

Entro 15 giorni, una sintesi del verbale deve essere pubblicato sul sito Web dell’Associazione (zona riservata ai soci).

Art. 27 – CONSIGLIO DEI PRESIDENTI REGIONALI

Verifica l’attuazione, in campo Regionale, degli indirizzi politici approvati dal Congresso Nazionale.

Sottopone al Consiglio Nazionale eventuali proposte sugli indirizzi politici associativi emersi in campo Provinciale e Regionale.

ART. 28 – COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

E’ composto da sette componenti tra i quali viene eletto il Presidente.

Il Collegio esercita le funzioni di cui all’Art. 28 dello Statuto seguendo le procedure degli Art. 53 ultimo comma e 54.

La costituzione ed il funzionamento del Collegio sono regolate altresì dall’Art. 54 di questo Regolamento.

Art. 29 – COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio deve riunirsi almeno due volte all’anno e spetta ad esso controllare la regolarità della gestione finanziaria, la conformità della stessa al bilancio preventivo e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle operazioni effettuate.

Deve essere redatto verbale delle sue riunioni, da inviarsi ai componenti la Giunta nel quale deve essere evidenziata la corrispondenza tra le somme impegnate a preventivo e l’effettivo impiego delle risorse economiche dell’Associazione.

Il verbale della riunione di valutazione del consuntivo annuale deve essere allegato all’avviso di convocazione del Consiglio Nazionale.

Art. 30 CENTRO STUDI NAZIONALE

Il Centro Studi Nazionale nel perseguire le direttive politiche associative, collabora con il Presidente, la Giunta, il Consiglio Nazionale ed il Direttore Responsabile della Rivista, legittimati a richiederne pareri ed a curare la diffusione dei suoi elaborati.

Fornisce ai Centri Studi locali le informazioni sulla nuova legislazione e sui nuovi indirizzi giurisprudenziali, nonché sulle altre materie di interesse per la Associazione.

Il Direttore nomina, un coordinatore giuridico ed uno tecnico, i quali faranno parte di diritto del comitato scientifico, previsto dallo statuto.

Coordina le attività scientifiche a livello locale.

Il Centro Studi non ha autonomia economica e le spese ad esso necessarie, nonché gli eventuali compensi per i collaboratori, vengono direttamente erogati dal Tesoriere Nazionale, sulla base del preventivo elaborato dal suo Direttore ed approvato dalla Giunta Nazionale, con relativa relazione sulle attività da realizzare.

La Rivista Nazionale ed il sito Internet Nazionale costituiscono lo strumento primario per le comunicazioni del Centro Studi.

Le personalità esterne alle quali il Centro Studi può fare riferimento devono vantare pubblicazioni od espletare attività didattiche o accademiche nel campo scientifico condominiale.

Il Centro Studi potrà redigere regolamento interno per l’espletamento della sua attività che dovrà essere trasmesso alla Giunta.

Art. 31 – RIVISTA NAZIONALE

Il Presidente Nazionale, quale Direttore Editoriale, in collaborazione con il Direttore Responsabile, può elaborare regolamento interno che dovrà essere trasmesso alla Giunta.

Il Direttore Responsabile, entro 30 giorni dalla sua nomina, deve comunicare alla Giunta Nazionale i nominativi dei Componenti il Comitato di Redazione.

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