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TITOLO VII

NORME FINALI

Art. 51 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Si rimanda allo statuto.

Art. 52 – ESERCIZIO FINANZIARIO

Si rimanda allo statuto.

ART. 53 – VIOLAZIONI: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI 1° GRADO

Ricevuta la denunzia di infrazione il Presidente designa i tre membri che comporranno il Collegio giudicante, assegnando ad uno di questi la funzione di relatore.

In caso di procedimento disciplinare nei confronti di un Associato della medesima sede Provinciale del Presidente, quest’ultimo si asterrà dal giudizio nominando altro membro in sua sostituzione.

Il relatore designato comunica all’Associato il decreto di citazione a comparire avanti il Collegio con lettera raccomandata in busta chiusa.

Il Decreto di citazione contiene: 

1.le generalità dell’Associato e quanto serve ad identificarlo

2.l’identità del denunziante

3.l’enunciazione del fatto a scritto in forma chiara e precisa e l’indicazione delle norme dello Statuto, del Regolamento, del Codice Deontologico violate

4.l’enunciazione degli elementi di prova sui quali la denunzia è basata

5.l’indicazione del Collegio giudicante, la sua composizione, il luogo, il giorno e l’ora della comparizione, con l’avvertimento che non comparendo sarà giudicato in contumacia

6.l’avviso che ha facoltà di nominare un difensore

7.l’avviso che ha facoltà di far pervenire le proprie difese al domicilio che il relatore specificherà, entro dieci giorni dalla data di comparizione, anche indicando le prove da assumere a sua discolpa.

Tra la data di comunicazione del Decreto di citazione e la data e di comparizione avanti il Collegio debbono intercorrere almeno sessanta giorni.

La comunicazione della data, del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione viene data per lettera raccomandata anche al denunziante, con l’invito a comparire ed a far pervenire al domicilio che il relatore specificherà, entro dieci giorni dalla data di comparizione, memorie, documenti e le ulteriori prove ritenute necessarie a dimostrazione della fondatezza della denunzia di infrazione.

Il denunziante dovrà comparire avanti il Collegio se chiamato in qualità di testimone.

Il Collegio decide all’esito dell’istruttoria, assunte le prove indicate dalle parti e quelle acquisite di ufficio.

La decisione è letta all’esito dell’udienza se contestuale. In ogni caso è comunicata per lettera raccomandata in busta chiusa.

La decisione è immediatamente esecutiva.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai procedimenti in grado unico del Collegio Nazionale dei Probiviri.

ART. 54 – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE D’APPELLO

L’associato condannato può impugnare avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri la decisione del Collegio Regionale dei Probiviri.

Il termine per l’impugnazione è di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione della decisione.

L’impugnazione si effettua con atto di appello spedito per raccomandata al Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri. Ai fini della tempestività dell’impugnazione, fa fede il timbro postale di spedizione.

L’appello non sospende l’esecuzione della decisione, salvo che la sospensione sia ordinata dal Collegio Nazionale dei Probiviri.

ART. 54.1 – DISPOSIZIONI COMUNI PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO NAZIONALE E REGIONALE DEI PROBIVIRI

Il Presidente Nazionale o Regionale entro trenta giorni dalla nomina convoca i membri del Collegio affinché eleggano il Presidente ed il Vice Presidente.

Tutte le successive convocazioni del Collegio saranno a cura del suo Presidente o, in caso di impedimento, a cura del Vice Presidente, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di infrazione, dell’appello o dell’istanza di interpretazione. Ove la convocazione non intercorra nel termine suddetto, potrà essere effettuata dal Presidente Nazionale per il Collegio Nazionale e dal Presidente Regionale per il Collegio Regionale.

I componenti non iscritti all’Associazione dovranno essere esperti nel settore giuridico. 

In caso di impedimento permanente o dimissioni del Presidente del Collegio questi viene temporaneamente sostituito dal Vice Presidente che provvederà, entro 30 (trenta) giorni, a convocare il Collegio per l’elezione del nuovo Presidente.

In caso di impedimento permanente o dimissioni di un componente del Collegio, questi viene sostituito dal primo dei non eletti.

Tre assenze comportano la decadenza della carica e la conseguente sostituzione con il primo dei non eletti.

Il Collegio può dotarsi di proprio Regolamento interno che dovrà essere approvato a maggioranza dei suoi componenti al fine di organizzare la propria attività.

Tale Regolamento deve essere inviato al Presidente Nazionale.

Art. 55 – PATRIMONIO SOCIALE E FONDO COMUNE

Si rimanda allo Statuto.

Art. 56 – NORME DEONTOLOGICHE

Il mancato rispetto da parte di un associato delle norme previste dall’apposito Regolamento, che venga segnalato da altro socio e/o dal Presidente Provinciale, comporta l’attivazione di un procedimento della Commissione di Conciliazione.

Contro le decisioni della Commissione può essere proposto ricorso al Collegio Regionale dei Probiviri.

Art. 57 – TUTELA DEI MARCHI

I Presidenti provinciali hanno l’obbligo di attivarsi per il rispetto della marchi tutela dei e per la restituzione dei timbri e degli attestati d’iscrizione, di coloro che, pur continuando l’attività di amministratore condominiale, vengono espulsi o si dimettono dall’associazione.

FIRMATO:

LOREDANA ANGELICA BARBATI

NOTAIO GIANCARLO LAURINI - SEGUE SIGILLO

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