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TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE E CARICHE ASSOCIATIVE

Art.6 – ORGANIZZAZIONE: CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Salvo diverse indicazioni gli Organi Collegiali sono convocati dai loro Presidenti mediante avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno.

La convocazione deve essere spedita tramite raccomandata, fax o e-mail almeno dieci giorni prima della riunione.

Art.7 – CARICHE ASSOCIATIVE: ADEMPIMENTI

I nominativi degli eletti alle cariche associative ed ai Consigli Regionali e Provinciali devono essere comunicati alla Presidenza Nazionale entro venti giorni dalla loro elezione.

Il Segretario Nazionale provvede a darne informazione al Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Il Commissario ha il compito di gestire la sede commissariata e di convocare, entro i limiti di tempo previsti dal decreto di commissariamento, l’assemblea per il rinnovo delle cariche.

Art. 8 – CARICHE ASSOCIATIVE: COMPENSI AI DIRIGENTI E RIMBORSI SPESE

E’ esclusa ogni determinazione di compenso ai dirigenti effettuata a posteriori.

Il rimborso delle spese sostenute dai Dirigenti o dai Soci è ammesso purché si tratti di attività che siano contemplate dallo Statuto o che siano state richieste dai competenti Organi.

La Giunta Nazionale determina i criteri per la liquidazione dei rimborsi delle spese.

Art. 9 – CARICHE ASSOCIATIVE : INCOMPATIBILITA’

Gli associati, che ricoprono cariche a qualsiasi livello nelle associazioni della proprietà, non possono ricoprire cariche all’interno dell’associazione.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri, nel momento in cui riceve dal Segretario Nazionale la comunicazione delle nomine, ha il compito di controllo in merito ad eventuali casi di incompatibilità.

In caso di decadenza gli organi di competenza provvederanno ad attivare le procedure per la sostituzione.

Art. 10 - CARICHE ASSOCIATIVE: DIMISSIONI – ESPULSIONE – REVOCA – DECESSO

I Vicari che assumono le funzioni ad interim del presidente debbono provvedere entro 30 giorni agli atti necessari per le nuove nomine. In caso di dimissioni e/o impedimento permanente delle altre cariche i responsabili degli organi di competenza devono attivarsi per le nuove nomine entro gli stessi termini.

L’espulsione dalla Associazione o il venire meno della qualità di Associato comporta automaticamente la decadenza dalle cariche.

1) Il Consiglio Nazionale, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, può richiedere la convocazione di congresso straordinario per l’eventuale revoca delle cariche di competenza congressuale e per le relative nuove nomine.

2) Gli organi collegiali, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, possono revocare le cariche di propria competenza e provvedere alle nuove nomine.

Art. 11 – ORGANIZZAZIONE NAZIONALE

Rinvio allo statuto

Art. 12 – ORGANIZZAZIONE DELLE SEDI REGIONALI

Rinvio allo statuto

Art. 13 – ORGANIZZAZIONE DELLE SEDI PROVINCIALI

Rimangono in essere le Sedi Comunali ed Intercomunali costituite prima del 31 marzo 1996, ed avranno le medesime rappresentanze organizzative delle Sedi Provinciali.

Lo scioglimento e la confluenza nella Sede Provinciale potranno essere deliberate con la maggioranza degli iscritti della Sede Comunale ed Intercomunale.

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