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TITOLO II

ASSOCIATI – DIRITTI E DOVERI

Art. 3 – ASSOCIATI

L’iscrizione all’Associazione deve essere richiesta con domanda scritta su modulo unico nazionale alla Sede Provinciale nella quale il socio intende essere iscritto.

In elenco speciale, senza diritto di voto, possono essere iscritte società o studi associati costituiti per l’esercizio della professione, purché i soci che al loro interno esplicano l’attività di amministratore immobiliare siano iscritti all’associazione.

La quota di iscrizione e la quota associativa annuale sarà stabilita dal consiglio nazionale e può essere differenziata tra persone fisiche, persone giuridiche di varia natura e associazioni professionali.

Il requisito del diploma di scuola media superiore può essere eccezionalmente surrogato, su proposta della sede provinciale e a discrezione della Giunta Nazionale, dalla dimostrazione di aver esercitato professionalmente l’attività di amministratore condominiale e immobiliare.

Art. 3.1 – ELENCO SOCI PRINCIPIANTI

Coloro che iniziano l’attività o che si stanno avviando alla professione possono essere iscritti nell’elenco Soci Principianti, ove dimostrino di essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a, b, c, d, e dell’art. 3 dello Statuto.

L’iscrizione in tale elenco è consentita fino a che l’attività non divenga continuativa e professionale e non può comunque durare più di tre anni.

Essa comporta la riduzione del 50% della quota associativa.

L’iscrizione da diritto al rilascio della tessera, alle coperture assicurative, all’acquisizione dei crediti formativi ed alla ricezione della rivista.

Il Socio principiante non ha diritto di voto.

Il Presidente Provinciale vigila in merito alla continuità dei requisiti per la permanenza nell’elenco.

Art. 3.2 – ELENCO DEI SOCI ONORARI

La Segreteria Nazionale dovrà tenere apposito elenco dei soci onorari nominati nelle singole provinciali.

I soci onorari sono esentati dal versamento dei contributi associativi e non hanno diritto di voto.

Art. 3.3 – ISCRIZIONE ALLA ASSOCIAZIONE

L’iscrizione si intende efficace con il versamento delle quote Nazionali, Regionali e Provinciali.

L’iscrizione all’ANACI è incompatibile, con l’appartenenza ad altre associazioni di amministratori di condomini ed immobili o in generale di organismi che, anche seppure parzialmente, perseguono gli stessi scopi dell’ANACI.

Per “altra associazione” deve intendersi qualsiasi forma di aggregazione collettiva tra amministratori, compresi elenchi di qualsiasi tipo ad eccezione di quelli presso i Comuni, le Regioni, le Camere di Commercio e i Tribunali.

Le domande di iscrizione devono essere inoltrate a cura del Presidente Provinciale alla Segreteria Nazionale e Regionale utilizzando l’apposito modulo nazionale, reperibile presso le Sedi Provinciali.

L’aspirante associato deve essere esaminato da una Commissione tecnico-giuridica composta in misura prevalente da docenti dei Corsi di Formazione.

I professionisti che svolgono l’attività da almeno cinque anni possono essere iscritti previo colloquio con dirigenti provinciali all’uopo delegati.

Spetta al Consiglio Provinciale la nomina della commissione esaminatrice ed il Presidente Regionale ha diritto ad assistere alle sessioni di esame o di inviare un proprio delegato.

Il Presidente Provinciale deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui alle precedenti disposizioni ai fini della iscrizione dei nuovi associati, ne certifica l’ammissione sia sul modulo di richiesta che sulla scheda individuale da inviarsi entro dieci giorni alla Segreteria Nazionale unitamente alla quota di iscrizione ed al contributo associativo

In caso di mancata ammissione da parte del Presidente Provinciale, l’aspirante socio può inoltrare appello al Collegio Regionale dei Probiviri.

Il numero di matricola deve essere rilasciato della Segreteria Nazionale entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del Presidente Provinciale.

Art. 3.4 – OBBLIGHI E DOVERI

L’associato è tenuto ad osservare le deliberazioni dei competenti organi associativi e, nel caso di attività svolta in luogo diverso a quello di iscrizione, deve fare riferimento alle deliberazioni del Consiglio Provinciale ove sta operando.

Art. 4 – CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

Il mancato versamento del contributo associativo entro i termini previsti dall’art. 4 dello Statuto comporta la perdita della qualità di associato e di tutti i diritti derivanti dall’appartenenza alla Associazione. Dal 1° marzo la riammissione all’Associazione avviene in modo automatico con il versamento del contributo associativo annuale oltre alla quota di nuova iscrizione.

Coloro che non avranno regolarizzato la propria posizione entro il 31 dicembre, potranno essere riammessi negli anni successivi con il pagamento dei contributi delle annualità pregresse oltre chiaramente alla quota di iscrizione.

I dirigenti dell’Associazione che non provvedono al pagamento della propria quota entro il mese di febbraio decadono comunque dalla carica e l’eventuale regolarizzazione della posizione economica non è titolo per la riammissione nella stessa.

Il Tesoriere Provinciale deve trasmettere immediatamente alla tesoreria Nazionale ed a quella Regionale i contributi associativi dei nuovi iscritti, con la copia del modulo di iscrizione, di competenza della Sede Nazionale.

I Presidenti Provinciali e Regionali hanno rispettivamente l’incarico di sovrintendere al puntuale assolvimento dell’adempimento di cui sopra

La violazione di tale obbligo comporterà la sospensione dei rispettivi Tesorieri e la censura dei Presidenti.

Art. 5 - PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La perdita della qualità di associato comporta l’obbligo di restituzione dell’attestato di iscrizione e del timbro che sono e restano di proprietà dell’Associazione.

I Presidenti Provinciali devono attivarsi per tale restituzione in particolare nei confronti di coloro che continuano nell’attività.

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