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RAPPORTI CON I COLLEGHI

ART. 15- Rapporto di colleganza in genere. – L’Associato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato al rispetto, correttezza e lealtà.
15.1 - L’Associato al quale viene richiesta un’offerta per il compenso professionale per amministrare stabili od immobili deve interpellare il collega in carica, a maggior ragione se si tratta di un iscritto ANACI. In questo caso prima di presentare l’offerta oltre a chiedere notizie al collega in carica dovrà tenere un comportamento conforme alle regole associative.
15.2 - Nel caso di consegne per cessato incarico l’associato dovrà attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente.
15.3 - E’ fatto divieto all’associato verificare e controllare l’operato del collega negli esercizi di sua competenza in assenza di contestazioni salvo eventuale mandato deliberato e autorizzato dal cliente e comunque previa comunicazione al collega stesso. 
15.4 - L’Associato sottoposto a verifica potrà chiedere supporto all’organo provinciale territoriale.

ART. 16. - Rapporti con l’Associazione. – L’Associato ha il dovere di collaborare con la sede provinciale di appartenenza per l’attuazione delle finalità istituzionali e aver rispetto delle cariche dirigenziali.
16.1 - L’Associato chiamato a far parte del gruppo dirigenziale dell’Associazione deve adempiere all’incarico con diligenza, imparzialità e nell’interesse della stessa.
16.2 - I rapporti con i dirigenti devono essere improntati alla dignità e al reciproco rispetto.

ART. 17. - Rapporti con i collaboratori dello studio. – L’Associato deve consentire ai propri collaboratori di studio di migliorare la preparazione professionale.

ART. 18 - Notizie riguardanti il collega. –
18.1 - L’Associato deve astenersi dall’esprimere apprezzamenti negativi sull’attività professionale di un collega ed in particolare sulla sua condotta e suoi presunti errori o incapacità.

ART. 19. – Consulenze a terzi. – L’Associato ha il diritto/ dovere di effettuare consulenza a terzi previa corresponsione di un compenso adeguato .Qualora nell’espletamento dell’incarico professionale l’associato si trovasse a dover criticare l’operato di un collega dovrà tenere un comportamento improntato ai principi di equità correttezza e trasparenza

ART.20- Provvedimenti alle violazioni. E’ a discrezione del collegio dei probi viri regionale comminare le sanzioni in caso di violazione anche ad uno solo degli articoli che formano il presente codice deontologico.
Si deve intendere per sanzione, a seconda della gravità del caso, a) il richiamo; b) la censura.
In caso di gravi violazioni o di recidività nelle trasgressione delle norme il collegio competente per territorio potrà proporre al Presidente Nazionale la sospensione temporanea e/o l’espulsione dall’associazione.


ART. 21. - Norma di chiusura. – Le disposizioni specifiche di questo codice deontologico costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi e formano parte integrante dello Statuto dell’Associazione. La conoscenza ed il rispetto delle norme stesse rappresentano un obbligo per tutti gli associati.

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