Indice articoli

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE A LIVELLO REGIONALE

Art. 32 – SEDI REGIONALI

Le sedi devono tenere un conto corrente sul quale fare confluire la gestione finanziaria.

Possono costituire strutture esterne idonee a sviluppare attività anche economiche e/o organizzative finalizzate al raggiungimento degli scopi associativi.

A tal fine dovrà essere rilasciato apposito nulla osta da parte della Giunta Nazionale, previa verifica della conformità degli scopi della struttura esterna, con i compiti istituzionali e gli orientamenti dell’Associazione.

In ogni caso dovrà essere sollevata da ogni responsabilità l’ANACI Nazionale.

Art. 33 – CONSIGLIO REGIONALE: COMPOSIZIONE – COSTITUZIONE - VOTAZIONI

La prima riunione del Consiglio Regionale deve essere convocata dal Presidente Regionale uscente.

In tale riunione devono essere espletate le elezioni per le cariche istituzionali della regione.

In caso di dimissioni, espulsione, revoca o impedimento permanente, il sostituto del Consigliere Regionale viene nominato dal rispettivo Consiglio Provinciale.

Nell’impossibilità del Presidente e del Vice Presidente regionali di convocare e presiedere il Consiglio Regionale, spetta al consigliere anziano sostituirli.

In caso di inadempienza vi potrà provvedere il presidente nazionale od un suo delegato come vi potrà provvedere qualora il Consiglio Regionale non venisse riunito almeno due volte all’anno.

Art. 33/1 – CONSIGLIO REGIONALE: VOTAZIONI

Per la validità delle riunioni occorre la maggioranza degli aventi diritto.

Le delibere vengono assunte con la maggioranza degli intervenuti.

Il Presidente Regionale stabilisce le modalità di ogni votazione: palese o segreta.

Hanno diritto al voto il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e i componenti del Consiglio Regionale eletti ai sensi dell’art. 33 dello Statuto.

Sono ammesse le votazioni per acclamazione.

Per acclamazione si intende che non sussistano voti contrari.

Le delibere vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Qualora per la nomina del Presidente nessuno dei candidati, abbia raggiunto la maggioranza si procederà ad altra votazione.

In caso di ulteriore parità si riterrà eletto il candidato con maggiore anzianità associativa.

Art. 34 – CONSIGLIO REGIONALE: ATTRIBUZIONI

Le assemblee per la nomina della cariche istituzionali regionali e per la nomina dei consiglieri nazionali devono essere tenute entro il 28 febbraio dell’anno in cui è prevista la convocazione del Congresso Ordinario.

Art. 34/1 – GIUNTA REGIONALE

La Giunta Regionale rappresenta il potere esecutivo dell’Associazione nell’ambito regionale.

Propone al Consiglio Regionale la nomina del:

a) Direttore Responsabile della Rivista,

b) Direttore del Centro Studi regionale,

c) Coordinatore dei rapporti con le altre Associazioni di amministratori, con le Associazioni della proprietà, con i Sindacati degli inquilini e con le rappresentanze dei Consumatori.

d) Coordinatore del Gruppo Giovani.

e) Responsabile della Struttura esterna per lo sviluppo delle attività economiche della Sede Regionale.

E’ composta da:

a) Presidente, che la presiede

b) Vice Presidente

c) Segretario

d) Tesoriere

e) Componenti la Giunta eletti dal Consiglio Regionale con un minimo di uno e comunque in ragione di uno ogni quattrocento Associati.

Il Presidente, ha la facoltà di invitare alle riunioni di giunta senza diritto di voto:

a) Direttore Responsabile della Rivista

b) Direttore del Centro Studi Regionale

c) Coordinatore dei rapporti con le altre Associazioni

d) Presidente dei Revisori dei Conti

e) Coordinatore Regionale del Gruppo Giovani

f) Responsabile della Struttura esterna per lo sviluppo delle attività economiche della Sede Regionale.

Le delibere della Giunta sono valide se approvate dalla maggioranza degli intervenuti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

All’inizio del suo mandato il Presidente propone le deleghe per gli incarichi ai singoli componenti della Giunta stessa che ad ogni riunione dovranno relazionare sul loro operato.

Art. 34/2 – CENTRO STUDI REGIONALE

Il Centro Studi Regionale, nel perseguire gli indirizzi politici nazionali, assiste il Presidente, la Giunta, il Consiglio Regionale e il Direttore Responsabile della Rivista che sono legittimati a richiederne pareri e a curare la diffusione dei suoi elaborati.

Fornisce ai Presidenti Provinciali e Intercomunali le informazioni sulla nuova legislazione e sui nuovi indirizzi giurisprudenziali, nonché sulle altre materie di interesse per la Associazione.

Coordina le attività scientifiche a livello locale.

Il Centro Studi regionale non ha autonomia economica e le spese ad esso necessarie nonché gli eventuali compensi per i suoi Componenti vengono erogati direttamente dal Tesoriere Regionale, sulla base del preventivo elaborato dal suo Direttore e approvato trimestralmente dalla Giunta Regionale con relativa relazione sulle attività da realizzare.

Il direttore del centro studi regionale è membro di diritto del CSN.

La Rivista Regionale ed il sito Internet Regionale costituiscono lo strumento primario per le comunicazioni del Centro Studi.

I Componenti del Comitato Scientifico del Centro Studi devono avere una esperienza didattica nell’insegnamento della materia condominiale da almeno dieci anni o vantare pubblicazioni o espletare attività professionali o accademiche nel campo scientifico condominiale.

Art. 34/3 – RIVISTA REGIONALE

Il Direttore Responsabile, entro 30 giorni dalla sua nomina, deve comunicare alla Giunta Regionale i nominativi dei Componenti il Comitato di Redazione della Rivista

Art. 34/4 – GRUPPO GIOVANI REGIONALE

Il Rappresentante regionale del Gruppo Giovani coordina le attività dei giovani dell’associazione Regionale e riunisce almeno tre volte all’anno i rispettivi rappresentanti provinciali.

Art. 35 – CONSIGLIO REGIONALE: NOMINA DEI CONSIGLIERI NAZIONALI

L’elezione dei Consiglieri Nazionali avviene sulla base del numero degli Associati della Regione: uno ogni 125 o frazioni superiori a 75.

Qualora il risultato della votazione porti ad un ex equo si procederà ad una seconda votazione.

Nel caso permanga la parità nelle preferenze si provvederà al sorteggio.

Si indica a titolo di esempio quanto riportato nella tabella seguente:

Regione con 76 Associati ha diritto ad avere 1 Consigliere

Regione con 125 Associati ha diritto ad avere 1 Consigliere

Regione con 200 Associati ha diritto ad avere 1 Consigliere

Regione con 201 Associati ha diritto ad avere 1 Consigliere + 1 Consigliere per resto > di 75

Regione con 250 Associati ha diritto ad avere 2 Consiglieri

Regione con 325 Associati ha diritto ad avere 2 Consiglieri

Regione con 326 Associati ha diritto ad avere 2 Consiglieri + 1 Consigliere per resto > di 75:

Art. 36 – PRESIDENTE REGIONALE E VICE PRESIDENTE REGIONALE

Il Presidente Regionale convoca e presiede il Consiglio Regionale.

Trasmette ai Presidenti Provinciali e Intercomunali o direttamente agli Associati della Regione, tramite il Segretario, le informazioni utili per l’attività professionale degli Associati stessi.

Al termine del mandato verifica che le Sedi provinciali ed Intercomunali abbiano indetto le assemblee per il rinnovo delle cariche e, appena possibile, convoca i nuovi componenti del Consiglio Regionale.

Il Presidente Regionale ha il compito di verificare i resti, su base regionale, ai fini dell’attribuzione alle singole Provinciali od Intercomunali dei delegati congressuali, in aggiunta a quelli già eletti dalle singole Assemblee.

Può richiedere al Presidente Nazionale la sospensione di un associato per gravi motivi informando il presidente provinciale territorialmente competente.

Il Vice presidente sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di impossibilità dello stesso.

Art. 37 – SEGRETARIO REGIONALE

Attua le direttive del Presidente Regionale, cura l’organizzazione della Associazione in campo Regionale.

Trasmette, a tutti i Consiglieri Regionali e alla Segreteria Nazionale, il Bilancio Preventivo ed il Bilancio Consuntivo con relative Relazioni del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, conti con almeno venti giorni di preavviso dalla data del Consiglio Regionale, per la loro approvazione.

Redige il verbale delle assemblee di Giunta e di Consiglio Regionale annotando specificatamente le votazioni avvenute che oltre ai componenti del Consiglio stesso devono essere inviati alla Segreteria Nazionale.

Acquisisce dalle Sedi provinciali e Intercomunali le iniziative culturali e scientifiche intraprese dalle stesse. Raccoglie gli studi e gli elaborati, presso la Sede Regionale e li rende conoscibili a tutti gli Associati della Regione, tramite la Rivista od il sito Internet.

Nel caso di dimissioni del presidente regionale rimane in carica sino alla sua eventuale sostituzione da parte del nuovo presidente regionale.

Art. 38 – TESORIERE REGIONALE

Deve inviare ai Componenti della Giunta e ai Consiglieri Regionali, almeno trimestralmente, la situazione finanziaria dell’Associazione, con la disponibilità dei singoli capitoli di spesa e detratte le somme già impegnate.

Art. 39 – COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI: COMPOSIZIONE ED ATTRIBUZIONI

E’ composto da cinque componenti tra i quali viene eletto il Presidente.

Il Collegio esercita le funzioni di cui all’art. 39 dello Statuto seguendo le procedure dell’art. 53 di questo Regolamento.

La costituzione ed il funzionamento del Collegio sono regolate altresì dall’art. 54 di questo Regolamento.

Art. 40 – COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio deve riunirsi almeno due volte all’anno e spetta ad esso controllare la regolarità della gestione finanziaria, la conformità della stessa al bilancio preventivo approvato dal Consiglio Regionale e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle operazioni effettuate.

Deve essere redatto verbale delle sue riunioni, da inviarsi alla Giunta con allegata apposita relazione nella quale deve essere valutata la corrispondenza tra le somme impegnate a preventivo e l’effettivo impiego delle risorse economiche.

Il Presidente del Collegio può richiedere informazioni scritte al Segretario e al Tesoriere.

La relazione dei Revisori dei Conti deve essere allegata all’avviso di convocazione della riunione del Consiglio regionale, convocata per l’approvazione del consuntivo.

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