OBBLIGO DI FORMAZIONE CONTINUA

Il Regolamento per l’attribuzione dei crediti e le disposizioni attuative

La Giunta nazionale ANACI,  nella riunione del 26 gennaio 2008, ha preso atto del grande interesse dimostrato dagli associati in ordine all’acquisizione di crediti che misurano l’aggiornamento professionale ed ha approvato le disposizioni per rendere operativa l’iniziativa prorogandone l’applicazione sperimentale  al 31 dicembre 2008.
E’ stata evidenziata l’opportunità di considerare in tale fase iniziale l’attribuzione dei crediti per i singoli eventi perfettibile in relazione ad una più approfondita valutazione dei contenuti dei percorsi formativi che dovranno essere programmati con grande anticipo; tale  valutazione peraltro, potrà essere  successivamente affidata ad una  apposita commissione che si riunirà periodicamente.
Al programma, già sperimentato dai consulenti del lavoro con ottimi risultati in ordine alla garanzia di corretta registrazione ed attestazione di adempimento, dovranno adattarsi quelli in uso nelle sedi locali organizzatrici di eventi alle quali si chiede maggiore collaborazione e disponibilità; gli associati dovranno essere sollecitati a non dimenticare la tessera d’iscrizione che è l’unico mezzo per rendere operante l’attribuzione crediti in occasione degli eventi collettivi.  Proprio per istituzionalizzare tale abitudine, non potrà essere consentito un “ravvedimento” successivo. 
E’ allo studio del CSN l’individuazione di attività di aggiornamento professionale on line, per consentire a tutti gli associati una formazione continua più semplice ed immediata, con minori costi.

Il progetto di aggiornamento continuo ha l’obiettivo di realizzare una  sorta di certificazione di qualità che risulterà determinante in sede di riconoscimento delle associazioni ai sensi dell’art. 26. 3 del Dlgs n. 206/2007 per rafforzare il ruolo di garanti delle prestazioni effettuate dagli iscritti.
L’iniziativa rispetta uno dei principali scopi associativi previsti dallo statuto e valorizza il ruolo dell’amministratore condominiale a garanzia del patrimonio edilizio privato e per la tutela dell’interesse pubblico con la predisposizione di servizi di elevata specializzazione tecnica certificabili da un’associazione autoregolamentata in dimensione europea.
La verifica nel tempo della rispondenza delle capacità professionali dell’amministratore individua una concezione dinamica del sapere e la disponibilità a monitorare la crescita culturale della sua attività determina certamente una elevata credibilità.

Art. 2 dello Statuto

Scopi dell’Associazione sono:

  • unire ed organizzare tutti coloro che esercitano a carattere continuativo e professionale  l’attività di amministratore di beni immobili;
  • perseguire il riconoscimento giuridico della professione e conseguentemente certificare  la professione dei propri iscritti secondo le leggi nazionale e regionali vigenti;
  • favorire e coordinare tutte le iniziative inerenti la professione nei campi culturale, previdenziale, assistenziale ed assicurativo, conformemente ai principi delle direttive UE;
  • offrirsi come principale punto di riferimento del potere legislativo e di quello esecutivo;
  • istituire corsi per l’avviamento alla professione;
  • favorire e coordinare le iniziative finalizzate al continuo aggiornamento professionale;
  • promuovere all’esterno l’immagine degli amministratori condominiali e immobiliari.

Art. 3 dello Statuto

……………
Gli associati devono perseguire il proprio costante aggiornamento professionale nel rispetto del regolamento dei crediti formativi, le cui certificazioni sono di competenza esclusiva  del Centro Studi Nazionale.

Art. 54 dello Statuto

Le sanzioni disciplinari, da applicarsi secondo i  casi, sono:

  • l’avvertimento, che consiste nel richiamare il colpevole sulla mancanza commessa e nell’esortarlo a non ricadervi;
  • la censura, che è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo in corso;
  • la sospensione dall’iscrizione all’Associazione per un tempo non inferiore a quindici giorni e non maggiore ad un anno.

Nel comminare la sanzione della sospensione il Collegio può proporre motivatamente al Presidente nazionale  di pronunziare l’espulsione dell’associato, con revoca della sua iscrizione all’Associazione.

Art. 56 dello Statuto

La condotta degli associati secondo i principi di probità, competenza e lealtà costituisce un preciso dovere.   E’ demandata al Consiglio nazionale l’approvazione di norme deontologiche alle quali gli associati si dovranno attenere. 

Art. 8 del Codice Deontologico

E’ dovere dell’associato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolge l’attività.
L’accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgerlo; nel caso di sopravvenute difficoltà deve informare i proprio cliente che potrà valutare la sua sostituzione con altro professionista.
 

REGOLAMENTO PER IL MONITORAGGIO DELL’AGGIORNAMENTO PERMANENTE    OBBLIGATORIO DELL’AMMINISTRATORE IMMOBILIARE

 

Premesse

  • gli artt. 2 e 3 dello Statuto ANACI prevede tra gli scopi associativi la promozione delle iniziative finalizzate al continuo aggiornamento professionale degli amministratori per i quali la preparazione e l’aggiornamento culturale e professionale costituiscono un preciso obbligo (art. 8 codice deontologico);
  • con l’adozione del Codice deontologico CEAB l’associato ANACI promette di aggiornarsi regolarmente sulla legislazione e su tutte quelle informazioni e  cambiamenti che possano influenzare gli interessi dei clienti, rimanendo informato e promuovendo l’aggiornamento dei propri dipendenti, sull’andamento delle proprietà immobiliari a livello regionale, nazionale ed europeo, per contribuire alla formazione di concetti generali sulle questioni: imposte, legislazione, uso della proprietà immobiliare, urbanizzazione o altre questioni legate al possesso dei beni immobiliari;
  • in sede CEAB è stata richiamata l’attenzione delle Associazioni aderenti per l’organizzazione di un programma di formazione continua, elemento fondamentale per l’immagine e la credibilità associativa nel quadro della direttiva per il riconoscimento delle qualifiche professionali e l’adozione di una piattaforma comune per gli Stati membri;
  • l’attività di amministratore condominiale riveste un ruolo rilevante a garanzia del patrimonio edilizio privato e per la tutela dell’interesse pubblico con la predisposizione di servizi di elevata specializzazione tecnica certificabili da una associazione autoregolamentata in dimensione europea;
  • l’ANACI deve tendere al rafforzamento del ruolo di garante della qualità delle prestazioni effettuate dagli iscritti definendo i criteri in base ai quali vanno attribuiti i “crediti” alle varie attività di aggiornamento permanente.

 

Soggetti interessati

  • gli amministratori condominiali hanno il dovere di curare ed aggiornare con continuità le conoscenze tecniche e giuridiche necessarie a garantire le aspettative dei condomini e delle istituzioni.

Il presente regolamento, conformemente ai compiti ed alle attribuzioni che lo Statuto riconosce al Consiglio Nazionale ed ai Consigli Provinciali ed in aderenza con i principi etici e morali richiamati dal codice deontologico, individua un percorso di aggiornamento permanente che consenta di mantenere e perfezionare le proprie conoscenze a garanzia del corretto esercizio della professione.
Gli amministratori, che in ottemperanza alle successive disposizioni, avranno effettivamente seguito l’intero percorso formativo, potranno richiedere il rilascio della prevista attestazione di adempimento dell’obbligo di aggiornamento permanente.

 

 

Attività di cultura professionale da considerare per la valutazione

 

  • partecipazione a corsi di formazione, master, convegni e seminari, nella misura di un credito per ogni ora di formazione risultante dall’attestato rilasciato dall’organismo formatore, purché si tratti di materie oggetto della professione;
  • docenza in corsi di formazione, nelle materie oggetto della professione, nella misura di due crediti per ciascuna ora di docenza risultante da apposita attestazione;
  • relazioni in convegni, nella misura di tre crediti per ogni evento;
  • redazione e pubblicazione di libri in materie oggetto della professione, nella misura di dodici crediti per ciascun libro pubblicato;
  • redazione di articoli su riviste specializzate nelle materie oggetto della professione, nella misura di due crediti per ciascun articolo pubblicato;
  • superamento di esami universitari (laurea triennale o specialistica) presso Università statali o private riconosciute, nella misura di tre crediti per ciascun esame superato risultante da apposita documentazione rilasciata dall’Università;
  • la partecipazione ai lavori di organismi di rappresentanza della categoria, quali gruppi di lavoro, commissioni di studio, purché dedicati ad approfondimenti  nell’ambito delle materie oggetto della professione, nella misura di un credito per ciascuna riunione, risultante da apposita dichiarazione.

 

Norma transitoria

Il presente regolamento ha decorrenza sperimentale dal 1/1/2006 con differimento dell’applicazione del regime sanzionatorio previsto a far data dal 1° gennaio 2008.
Si considera adempimento l’obbligo di aggiornamento permanente in via transitoria, per i primi due anni di vigenza del presente regolamento con l’acquisizione di dieci crediti, dal terzo anno quindici crediti.
La Giunta nazionale è delegata a fissare le necessarie disposizioni attuative del presente regolamento.

 

(Approvato dal Consiglio Nazionale il 2 dicembre 2006)

 

DISPOSIZIONI  ATTUATIVE –

Premessa:

 La Giunta Nazionale ANACI ha preso atto di quanto previsto dall’art. 26.3 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206 in ordine al riconoscimento delle qualifiche professionali che verrà effettuato con decreto interministeriale a seguito dell’individuazione dei requisiti richiesti, fra i quali l’obbligo della formazione permanente.

Art. 1 -  Lo svolgimento della formazione professionale continua è obbligo deontologico per tutti gli associati dell’ANACI.   La formazione professionale continua:

  • è attività di aggiornamento e di approfondimento delle conoscenze e delle competenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio dell’attività professionale dell’amministratore associato;
  • è volta ad assicurare e garantire che l’amministratore associato mantenga, approfondisca ed estenda la propria competenza tecnica e professionale;
  • è diretta al miglioramento e al perfezionamento professionale dell’amministratore. Il suo svolgimento è uno dei presupposti per la correttezza, la qualità ed il pregio della prestazione professionale;
  • è svolta nell’interesse dei destinatari della prestazione professionale dell’amministratore ed è garanzia di tutela dell’interesse pubblico;
  • si realizza mediante la partecipazione ad eventi formativi, il cui svolgimento è caratterizzato anche da interrelazione e confronto di esperienze professionali.

 

Art. 2 – La procedura per l’attribuzione  dei crediti formativi relativi agli  eventi  organizzati  dalla sede nazionale, dalle sedi regionali e provinciali è stabilita come segue:

  • inviare richiesta mediante posta elettronica al Centro Studi Nazionale ed alla Segreteria nazionale, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento dell’evento, allegando il relativo programma e dettaglio dei relativi contenuti, utilizzando l’apposito modello scaricabile dal sito www.anaci.it;
  • il Centro Studi Nazionale assegnerà il numero dei crediti per l’evento, con comunicazione e.mail alla Segreteria nazionale;
  • scaricare il programma dal sito www.anaci.it banner bianco sulla sinistra “installazione programma crediti formativi” raccomandando di seguire con particolare attenzione le istruzioni fino al termine delle stesse;
  • accertarsi che la Segreteria nazionale abbia inviato i due files necessari per la rilevazione individuati “associati” ed “event setting + data e numero evento”;
  • caricare su PC che dovrà eseguire le rilevazioni sia il programma che i due files scaricati;
  • aprire il programma e caricare sullo stesso prima il file associati, poi il file evento;
  • collegare un lettore di codici a barre al PC accertandosi che il lettore abbia una presa USB;
  • procedere alla rilevazione dei soci sia al momento dell’ingresso in sala che all’uscita dalla stessa in quanto i crediti vengono assegnati in base al tempo di presenza all’evento;
  • al termine delle operazioni di rilevamento delle presenze, asportare il file ed inviarlo per  e- mail alla Segreteria nazionale.

Art. 3 -  Ogni amministratore sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto delle norme che seguono, gli eventi formativi approvati dal Centro Studi Nazionale cui partecipa, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto al dell’art. 1.
Costituiscono attività di formazione professionale continua gli  eventi formativi previsti nel Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale il 2/12/2006, aventi ad oggetto le materie inerenti l’attività professionale dell’amministratore. Possono avere altresì ad oggetto le norme statutarie, quelle di deontologia e le procedure applicative connesse allo svolgimento dell’attività , con particolare riferimento all’applicazione delle nuove tecnologie ed alla gestione degli studi professionali.
Anche le pubblicazioni di articoli e saggi sulla Rivista Nazionale e su quelle Regionali o Provinciali sono considerate ai fini dell’attribuzione crediti. Per le attività di cultura professionale a carattere individuale (articoli, relazioni e docenze, libri, ecc.) da considerare per la valutazione ed attribuzione crediti, l’associato dovrà trasmettere opportuna documentazione al  CSN ed alla Segreteria nazionale che darà comunicazione all’interessato in ordine ai crediti attribuiti.

  Art. 4 -  Per l’assolvimento dell’obbligo di formazione è ritenuto sufficiente un impegno individuale minimo di 10 crediti formativi annuali. L’impegno individuale minimo ed il numero dei crediti formativi annuali saranno successivamente oggetto di delibera del Consiglio Nazionale dell’ANACI.
L’anno formativo coincide con quello solare.   L’attuazione  sperimentale del regolamento è prorogata al 31 dicembre 2008 (otto crediti).
I crediti formativi professionali relativi ai singoli eventi saranno attribuiti dal Centro Studi Nazionale dell’ANACI valutando i seguenti elementi:

  • tipologia e modalità di svolgimento dell’evento formativo;
  • durata effettiva dell’evento;
  • argomenti trattati;
  • qualifica dei relatori.

L’attribuzione dei crediti è prevalentemente basata sulla durata dell’evento ed orientata prevalentemente all’adozione del parametro: 1 ora = 1 credito formativo.
Ogni documentazione inviata al Centro Studi Nazionale sarà considerata ceduta a titolo gratuito all’ANACI e potrà essere pubblicata o meno in base al giudizio insindacabile del Direttore.
Art. 5 - L’associato può essere esentato dallo svolgimento dell’aggiornamento professionale, con conseguente riduzione dei crediti formativi previsti se si verificano i casi di seguito indicati:

  • maternità, servizio militare e/o civile, malattia grave, infortunio che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno tre mesi;
  • altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.

Gli impedimenti di cui sopra devono essere congruamente documentati e saranno oggetto di decisione da parte della Commissione preposta al controllo dei crediti formativi.
Art. 6 - Per il controllo, la gestione e l’eventuale contenzioso viene costituita una Commissione formata da: Vice Presidente Nazionale Vicario, Direttore del Centro Studi Nazionale,
Vice presidente Nazionale con delega al coordinamento degli eventi, Coordinatore dei Presidenti Regionali.  La Commissione si riunirà almeno due volte l’anno.  Spetta ad essa controllare la gestione degli eventi e l’assegnazione dei crediti formativi.
Art. 7 - Agli associati che non raggiungeranno il previsto limite minimo di crediti formativi nel corso dell’anno verrà inviata una prescrizione all’adempimento entro tre mesi ed in caso di mancato adempimento verrà informata la Commissione di cui all’art. 6 per le relative valutazioni e decisioni anche in ordine alle sanzioni disciplinari di cui all’art. 54 del vigente Statuto.

Approvate dalla Giunta Nazionale del 26 gennaio 2008

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